top of page

INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

  • STUDIO CUTRÌ
  • Aug 25
  • 3 min read

ree

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto, all’articolo 1, commi 286-287, un incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato decidevano di rimanere in servizio, rinunciando al pensionamento e ricevendo in busta paga l’importo dei contributi IVS a proprio carico.

Successivamente, la Legge di Bilancio 2024 ha prorogato l’incentivo in questione, e con la Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ne è stata ampliata la platea dei beneficiari. Possono ora accedervi anche quei lavoratori che, pur avendo maturato entro l’anno i requisiti per la pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103) o, in alternativa, per la pensione anticipata ordinaria, scelgono volontariamente di rimandare il pensionamento.

L’agevolazione corrisponde all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del lavoratore (c/dipendente) relativi all’assicurazione generale obbligatoria (IVS). Pertanto, il datore di lavoro è tenuto al versamento all’INPS della quota a suo carico e non a quella a carico del lavoratore, che gli sarà riconosciuta nel cedolino paga con la retribuzione.

Nella formulazione originaria, l’importo in questione era trattato come una componente retributiva a tutti gli effetti, soggetta a imposizione fiscale (non contributiva). Con la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, invece, si applica la disciplina di cui all’art. 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, che esclude tali somme dalla formazione del reddito da lavoro dipendente. Tale punto è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 45 del 30/06/2025 chiarendo che le somme derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo non concorrono a formare il reddito imponibile, e quindi non sono soggette a Irpef sia per i dipendenti pubblici che privati. Nuovamente l’INPS conferma che le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini contributivi.

Si ricorda che la facoltà di tale agevolazione spetta al lavoratore che maturi i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025 e potrà esercitarla una sola volta nell’arco della vita lavorativa non dopo il conseguimento di una pensione diretta o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Inoltre, tale agevolazione, ha effetto su tutti i rapporti di lavoro in essere o successivi all’esercizio di tale facoltà.

L’incentivo cessa di essere corrisposto in caso di revoca da parte del lavoratore, al raggiungimento dei requisiti ordinariamente previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o al conseguimento di una pensione diretta.

L’INPS, con la circolare n. 102/2025, evidenzia che l’agevolazione non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (D.lgs. n. 150/2015) in quanto, comportando l’abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all’assunzione. Inoltre, operando l’incentivo sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, lo stesso non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro. Infine, non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto l’incentivo in trattazione si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.

La fruizione dell’agevolazione non incide sul calcolo della quota di pensione determinata con il sistema retributivo. Diversamente, per la quota di pensione contributiva, l’esonero comporta effetti sul montante contributivo individuale, che verrà determinato applicando alla base imponibile – per i periodi coperti dall’incentivo – l’aliquota di computo prevista a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore comunica la volontà di avvalersi dell’incentivo all’INPS il quale, verificati i requisiti, comunicherà al lavoratore l’esito e al datore di lavoro (comunicazione bidirezionale) l’eventuale accoglimento della domanda. Quest’ultimo, nel flusso UniEmens, valorizzerà con i relativi codici causale i dati necessari.

Comments


logo cutri.png

Iscriviti alla nostra newsletter

CONTATTI:

STUDIO CUTRÌ ANTONINO

Via Gorizia, 191 – 10137 Torino (TO)

Tel: 011.19712550

Mail: segreteria@studiocutri.it

Apertura ufficio (si riceve su appuntamento)

Dal lunedì al giovedì: 09:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00

Venerdì: 09:00 – 13:00 e 14:00 – 16:00

 

© 2025 by Studio Cutrì.

Orgogliosamente realizzato da Steeme Comunication

LOGO STEEME COMUNICATION.PNG
bottom of page